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CCNL

Il Contratto Nazionale del Lavoro Domestico in pillole

1.1 GENERALITA'

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico del 1°luglio 2013, firmato in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, arriva in un momento particolare e complesso della realtà storica italiana. Il CCNL in oggetto si applica ai prestatori di lavoro, anche di nazionalità non italiana o apolidi, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate, tenuto conto di alcune fondamentali caratteristiche del rapporto.

L'applicazione del CCNL è obbligatoria per tutti i datori di lavoro e i lavoratori aderenti a DOMINA, Fidaldo, Federcolf, Filmcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL.

Di contro, chi non aderisce alle Associazioni di cui sopra, può non applicare la normativa del CCNL, consapevole che qualora sorga un conflitto tra datore di lavoro e il lavoratore, in un eventuale giudizio dinanzi al Tribunale, il Giudice, per dirimere la questione, potrà riferirsi alle norme contenute nel presente Contratto.

TELEGRAM su Tele Iride del 14 gennaio 2020: intervento di Marcella Morbiducci sul CCNL 

1.2 LAVORO DOMESTICO 
Ai sensi dell'art.1 della L. 2 aprile 1958, n.339, il rapporto di lavoro domestico consiste nell'attività del lavoratore che, a qualsiasi titolo, presta il proprio servizio per il funzionamento della vita familiare per soddisfare un bisogno personale del datore di lavoro e non costituisce strumento per l'attività professionale del datore di lavoro stesso. Ne consegue che la normativa sul lavoro domestico non è applicabile nei casi in cui il lavoratore svolga la sua opera per il funzionamento dell'attività professionale del datore di lavoro.

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1.3 I LAVORATORI
Possono essere lavoratori domestici tutti i soggetti in età da lavoro, di nazionalità italiana, non italiana o apolide, compresi i minori, purché abbiano assolto l'obbligo scolastico e raggiunto l'età minima di 16 anni.
Atteso che il lavoratore domestico deve prestare il proprio servizio per il funzionamento della vita familiare, si possono elencare a mero titolo esemplificativo: lavoratore addetto alle incombenze della vita familiare del datore di lavoro, collaboratrice familiare (colf), assistente a persona autosufficiente o non autosufficiente (badante), baby sitter, cuoco, governante, lavoratore addetto a servizi indirizzati al nucleo familiare del datore di lavoro o ai singoli componenti, custode, giardiniere, autista, portiere di case private.

 Come in tutti i settori lavorativi, anche nel lavoro domestico possono essere assunti lavoratori italiani, comunitari ed extracomunitari. I cittadini europei, cittadini comunitari, in forza del diritto di circolazione e di soggiorno valido per tutta l'Europa, possono svolgere ogni tipo di attività lavorativa, anche subordinata, alle stesse condizioni dei cittadini italiani. Il lavoratore extracomunitario, presente regolarmente sul territorio, può essere assunto solo se in possesso dei titoli di soggiorno validi per lo svolgimenti di attività lavorativa subordinata. L'assunzione segue la normativa generale.

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ATTENZIONE

Il datore di lavoro (domestico) che assume un lavoratore straniero che non sia in possesso di un  titolo di soggiorno valido ai sensi della normativa vigente, è punito, ai sensi dell'art.22, comma 12 del D.Lgs n.286/1998, con l'arresto da sei mesi a tre anni, e con l'ammenda di euro 5.000,00 per ogni lavoratore.

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3.3 ORARIO DI LAVORO

La durata normale dell'orario di lavoro è quella concordata fra le parti, nel rispetto dei limiti massimi fissati dall'art. 15 del CCNL di categoria con i seguenti limiti: 

  • lavoratori conviventi: 10 ore giornaliere non consecutive per un totale di 54 ore settimanali, 36 ore di riposo settimanale (art.14), 11 ore consecutive di riposo giornaliero (per garantire il riposo notturno)

  • lavoratori non conviventi: 8 ore giornaliere non consecutive per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6, 12 ore di riposo settimanale (art.14)

Riposo intermedio non retribuito del lavoratore convivente

Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell'arco della stessa giornata e, qualora il suo orario giornaliero non sia interamente collocato  tra le ore 6.00 e le ore 14.00 oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo. Durante tale riposo il lavoratore potrà uscire dall'abitazione del datore di lavoro, fatta salva in ogni caso la destinazione di tale intervallo all'effettivo recupero delle energie psicofisiche.

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