SANZIONI NEL SETTORE COLF E BADANTI
La maxi-sanzione introdotta dal "decreto Bersani, non può essere più applicata al lavoro domestico da quando è entrata in vigore la Legge n. 183/2010.
Questo è il quadro della situazione riferita alle vigenti sanzioni alla data del 31/10/2014:
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SE NON SI COMUNICA L’ASSUNZIONE
Per il solo fatto di non aver comunicato l’assunzione entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio lavoro oppure per non aver comunicato le variazioni e/o cessazione del rapporto di lavoro entro 5 giorni, (art.4 bis D. Lgs 181/00 e art. 21, L. 264/49 come modificato dall’art.6, comma 3, D.Lgs 297/2002) la legge prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa come segue:
a) Nel caso di omessa o ritardata presentazione della comunicazione di ASSUNZIONE sono previste sanzioni amministrative, comminate dall'Ispettorato del Lavoro, da € 100,00 a € 500,00 per ciascun lavoratore interessato (art. 19, comma 3, D.Lgs. 276/03).
b) Nel caso di omessa o ritardata comunicazione delle VARIAZIONE e/o CESSAZIONE del rapporto di lavoro entro 5 giorni, (art.4 bis D. Lgs 181/00 e art. 21, L. 264/49 come modificato dall’art.6, comma 3, D.Lgs 297/2002) la legge prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa comminate dall'Ispettorato del Lavoro, da € 100,00 a € 500,00 per ciascun lavoratore interessato (art. 19, comma 3, D.Lgs. 276/03).
2. SE NON SI PAGANO I CONTRIBUTI
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Per omissione contributiva si intende il mancato o ritardato pagamento dei contributi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (cfr. art. 116, comma 8, lettera a, della legge n. 388/2000). Costituisce evasione contributiva, invece, quella connessa a registrazioni non effettuate o a denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero. Tale ipotesi si verifica quando “il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate” (cfr. art. 116, comma 8, lettera b, della legge n. 388/2000).
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La legge 388/2000, con l’obiettivo di favorire l’eliminazione del lavoro irregolare, ha rideterminato, come segue, le sanzioni, a carico di chi non provvede, entro il termine stabilito, al pagamento di contributi o premi previdenziali ed assistenziali o vi provvede in misura inferiore a quella dovuta: nel caso di omissioni contributive il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema: (ex tasso ufficiale di riferimento) maggiorato di 5,5 punti fino ad un massimo del 40% dell’importo dei contributi dovuti e non versati alle scadenze di legge (sanzione civile pari, ad oggi, al 5,75% in ragione d’anno = tasso di interesse dello 0,25% maggiorato di 5,5 punti);
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nel caso di evasione contributiva il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d’anno, al 30% il cui ammontare non può essere, in ogni caso, superiore al 60% dell’importo della stessa contribuzione non versata entro la scadenza di legge.
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Tuttavia, se il datore di lavoro denuncia spontaneamente la situazione debitoria prima di contestazioni o richieste da parte dell'ente impositore e, comunque, non oltre i 12 mesi dalla scadenza del debito contributivo, provvedendo a versare quanto dovuto entro i 30 giorni successivi a quello della denuncia spontanea, la sanzione civile sarà la medesima di quella prevista nel caso di omissione (sanzione civile pari, ad oggi, al 5,75% in ragione d’anno = tasso di interesse dello 0,25% maggiorato di 5,5 punti).
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Pertanto dalla data d’entrata in vigore della nuova disposizione sul lavoro nero, l’accertamento circa l’impiego irregolare di colf o badanti comporterà, oltre la sanzione per omesso versamento dei contributi, anche:
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la sanzione per la mancata comunicazione obbligatoria preventiva di assunzione (da 100 a 500 euro);
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la sanzione per l’omessa consegna al lavoratore della lettera di assunzione (da 250 a 1.500 euro).
3. SE LA COLF E' EXTRA-COMUNITARIA
Se il lavoratore è cittadino extracomunitario senza permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto o revocato è applicabile una multa pari a 5.000 euro per ogni lavoratore occupato irregolarmente e la reclusione da 6 mesi a 3 anni ai sensi dell'art. 22, comma 12 del D.Lgs. 286/98.