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COVID-19

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Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19
Il Governo ha approvato il 23 dicembre una serie di misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, tra queste:

dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass da vaccinazione (completamento del ciclo primario e dose di richiamo) e guarigione post vaccinazione sarà ulteriormente ridotta da 9 a 6 mesi;
dal 25 dicembre 2021 viene esteso l’uso del green pass rafforzato anche alla ristorazione al banco nei locali al chiuso, già richiesto per la consumazione al tavolo;
dal 10 gennaio 2022 il green pass rafforzato sarà esteso ad altre attività: al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra; musei e mostre; al chiuso per i centri benessere; centri termali (salvo che per i livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche); parchi tematici e di divertimento; al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia); sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
esteso l’uso del green pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza;
dal 30 dicembre 2021 i visitatori potranno accedere alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice soltanto muniti di green pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.


DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221

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Domande frequenti

Quali sono le ultime misure limitative della circolazione per le badanti provenienti dai loro paesi di nascita?

Il Regolamento europeo sulla Certificazione verde COVID-19 - EU digital COVID certificate, approvato il 9 giugno 2021 dal Parlamento europeo, prevede che gli Stati dell’UE non possano imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di certificati - come quarantena, autoisolamento o test - a meno che “non siano necessarie e proporzionate per salvaguardare la salute pubblica”.

La Commissione europea ha creato una piattaforma tecnica comune (Gateway europeo), attiva dal 1 giugno 2021, per garantire che i certificati emessi dagli Stati europei possano essere verificati in tutta l'UE.

In Europa, la Certificazione verde COVID-19 del viaggiatore deve attestare una delle seguenti condizioni:

aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2
oppure essere guariti da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo) oppure aver fatto un tampone molecolare o antigenico rapido con esito negativo.
In Italia, dal 16 dicembre 2021, per viaggiare o far rientro da un Paese europeo i viaggiatori dovranno presentare un tampone molecolare negativo effettuato entro le 48 ore o antigenico rapido entro le 24 ore. Chi non ha un green pass valido da vaccinazione o guarigione, oltre al tampone, ha l’obbligo di sottoporsi ad isolamento fiduciario di 5 giorni.

Attenzione. La Certificazione non è un documento di viaggio. Le evidenze scientifiche sulla vaccinazione, sui test e sulla guarigione da COVID-19 continuano a evolversi, anche in considerazione delle nuove varianti del virus. Prima di metterti in viaggio, controlla le misure di salute pubblica applicate nel luogo di destinazione e le relative restrizioni.

Se, per esempio, la mia badante rientra dalla Romania cosa deve fare?

La Romania appartiene al gruppo dell'Elenco C che sono anche:
Austria, Belgio, Bulgaria,  Cipro,  Croazia,  Danimarca  (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia,  Francia  (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana,  Riunione,  Mayotte  ed  esclusi  altri territori situati al di  fuori  del  continente  europeo),  Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi  Bassi (esclusi territori situati  al  di  fuori  del  continente  europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre  e  Madeira),  Repubblica  Ceca, Romania,  Slovacchia,  Slovenia,  Spagna   (inclusi   territori   nel continente  africano),  Svezia,  Ungheria,  Islanda,   Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco

Adempimenti all'ingresso in Italia
Per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all’Elenco C, la normativa prevede che all’ingresso in Italia sia obbligatorio:

compilare prima della partenza il Passenger Locator form e presentarlo a chiunque deputato ai controlli
presentare la Certificazione verde COVID-19 o altra certificazione equipollente in una delle seguenti lingue: italiana, inglese, francese, spagnola o tedesca; la Certificazione deve attestare una delle seguenti condizioni:
aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2, oppure 
esser guariti da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo), 
sottoporsi ad un tampone molecolare effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo, o ad un tampone antigenico nelle 24 ore prima dell’ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo.  I minori al di sotto dei 6 anni sono esentati dall’effettuare il tampone pre-partenza.


Si tenga inoltre presente che la certificazione relativamente al completamento del ciclo vaccinale deve riferirsi ad uno dei quattro vaccini approvati dall’Agenzia europea per i medicinali:

Comirnaty di Pfizer-BioNtech
Moderna
Vaxzevria
Janssen (Johnson & Johnson)
o a vaccini considerati equipollenti dalla normativa italiana (consulta la circolare Equivalenza di vaccini anti SARS-CoV-2/COVID somministrati all’estero)

E' previsto isolamento fiduciario?

L’isolamento fiduciario è obbligatorio soltanto per coloro che fanno ingresso in Italia senza aver presentato contestualmente sia il tampone sia il certificato di vaccinazione o di guarigione valido. Coloro che non presentano il certificato di vaccinazione  o di guarigione dovranno:

compilare il Passenger Locator Form prima dell’ingresso in Italia. Il modulo sostituisce l’autodichiarazione resa al vettore e può essere presentato indifferentemente in modalità digitale o cartacea
sottoporsi ad un tampone molecolare effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo, o ad un tampone antigenico nelle 24 ore prima dell’ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo
sottoporsi ad isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per 5 giorni (ovviamente NON a casa del datore di lavoro o comunque dell'anziano presso cui lavora e non è retribuito)
sottoporsi al termine dell’isolamento fiduciario di 5 giorni ad un ulteriore tampone molecolare o antigenico.

Le disposizioni restano in vigore fino al  31 gennaio 2022.

Files

Disponibili per il download

Abbiamo inserito alcuni files utili a vostra disposizione

Lavoro domestico e Covid-19

Breve panoramica del lavoro domestico in Italia

Istituto Superiore di Sanità

10 buoni consigli

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